Partecipate pubbliche, vietata la costituzione di società miste c.d. generaliste
Con la sentenza n. 13139 del 3 luglio 2025, il TAR Lazio – Sezione I quater ha ribadito un principio fondamentale in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata: è vietata la costituzione di società miste cosiddette “generaliste”, ovvero aperte all’affidamento di una pluralità di servizi pubblici senza una preventiva e specifica gara a doppio oggetto. Il giudice amministrativo ha precisato che la legittimità di una società mista richiede la presenza di elementi inderogabili: una gara unica per la scelta del socio privato e l’affidamento del servizio, la presenza di un socio operativo e la partecipazione a tempo determinato del partner privato.
La pronuncia riafferma l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di costituire società miste solo in presenza di un progetto specifico e circoscritto, escludendo la possibilità di affidare in modo indifferenziato servizi diversi e non preventivamente individuati. In tal modo, il TAR consolida un orientamento giurisprudenziale volto a evitare che la forma societaria venga utilizzata per aggirare i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento previsti dal diritto europeo.
La decisione si inserisce nel quadro più ampio di applicazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), confermando la necessità di un controllo rigoroso sulle finalità e sulla struttura delle partecipate. Il divieto delle società miste “generaliste” rappresenta un ulteriore passo verso una governance pubblica più trasparente e orientata all’efficienza economica.
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