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Società in house e società partecipate: pubbliche nella missione, ma non Pubbliche Amministrazioni

Pubblica amministrazione

Società in house e società partecipate: pubbliche nella missione, ma non Pubbliche Amministrazioni

19/06/2026
By Osservatorio
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Una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 103/2026, offre uno spunto importante per tornare su un tema centrale nel mondo delle società partecipate pubbliche: che cosa sono davvero le società in house e, più in generale, quale natura hanno le società partecipate dalla Pubblica Amministrazione?

La questione nasce da un caso specifico, legato agli incentivi per impianti fotovoltaici. La normativa prevedeva una deroga favorevole per gli impianti di titolarità di enti locali e scuole, ma non per quelli riconducibili a società in house costituite dagli enti locali.

Il punto discusso era quindi molto concreto: se una società è interamente controllata da un Comune e opera per il perseguimento di finalità pubbliche, può essere trattata come l’ente pubblico che l’ha costituita?

La risposta della Corte è chiara: no, non automaticamente.

Le società in house sono certamente strumenti fondamentali attraverso cui le amministrazioni pubbliche possono organizzare ed erogare servizi di interesse generale. Possono gestire attività essenziali per la collettività, come rifiuti, trasporto pubblico, servizi idrici, energia, manutenzione del territorio, servizi alla persona e molte altre funzioni che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Tuttavia, la loro natura giuridica resta quella di società di diritto privato.

Questo significa che la società in house non è una Pubblica Amministrazione in senso pieno, né una semplice articolazione interna dell’ente locale. È un soggetto dotato di autonoma personalità giuridica, regolato in via generale dal diritto privato, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente l’applicazione di regole pubblicistiche.

Questo principio non riguarda soltanto le società in house.

Si inserisce, infatti, in un ragionamento più ampio che vale per l’intero sistema delle società a partecipazione pubblica: la presenza di un socio pubblico, anche quando rilevante o totalitaria, non trasforma automaticamente una società in una Pubblica Amministrazione.

Naturalmente, non tutte le società partecipate sono uguali.

Esistono società semplicemente partecipate da enti pubblici, società a controllo pubblico e società in house. Le società in house rappresentano una categoria particolare, perché l’ente pubblico esercita su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e perché la loro attività è svolta prevalentemente a favore dell’ente o degli enti pubblici affidanti.

Proprio questa particolare vicinanza all’amministrazione consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il ricorso all’affidamento diretto.

Ma questa vicinanza funzionale non elimina la natura societaria del soggetto.

Ed è proprio qui che si trova il punto più interessante.

L’in house non è una “scorciatoia” rispetto al mercato, ma una scelta organizzativa che richiede controllo, trasparenza e capacità gestionale.

Allo stesso modo, la partecipazione pubblica non può ridursi alla proprietà delle quote: deve tradursi in indirizzo strategico, verifica dei risultati e monitoraggio della qualità e della sostenibilità della gestione.

Questa distinzione ha effetti concreti. Il controllo pubblico non si esaurisce nella detenzione delle partecipazioni, ma richiede una governance consapevole. E le società partecipate vanno valutate non solo per la loro natura pubblica, ma per la capacità di generare valore in modo efficiente e sostenibile.

Il punto, quindi, non è stabilire se una società partecipata sia “pubblica” o “privata”, ma verificare se il modello adottato sia in grado di garantire:

  • servizi efficaci per cittadini e territori;
  • uso responsabile delle risorse pubbliche;
  • sostenibilità economico-finanziaria;
  •  trasparenza e buona governance;
  •  adeguati sistemi di controllo;
  • misurazione dei risultati e dell’impatto prodotto.

La sentenza non mette in discussione il ruolo delle società in house. Ricorda però un principio fondamentale: la finalità pubblica non elimina la natura societaria e la natura societaria non riduce la responsabilità pubblica della missione svolta.

Per le amministrazioni, questo significa valutare con attenzione convenienza, efficienza e qualità dei servizi affidati alle partecipate. Per le società, significa rafforzare organizzazione, controlli e capacità di rendicontare il valore generato. Per i cittadini, significa guardare non solo a chi gestisce il servizio, ma ai risultati che produce per la comunità.

In definitiva, quando si parla di società partecipate non si parla solo di assetti giuridici, ma di servizi, risorse pubbliche e qualità della vita delle persone.

Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti riferimenti:

  • Corte costituzionale, sentenza n. 103/2026:
    https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/103
  • D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 — Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica:
    https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;175
  • ANAC, Vademecum per le società in house:
    https://www.anticorruzione.it/-/vademecum-per-le-societ%C3%A0-in-house-1


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